Contratto di Affitto Cointestato

Stipulare un contratto di affitto cointestato conviene nei casi in cui si desidera condividere l’immobile con il proprio partner o dividere le spese con altre persone.

Quando si tratta di effettuare una scelta sulla stipula di un accordo di locazione, il contratto di affitto cointestato conviene a moltissimi individui. Si tratta di una soluzione che permette di dividere tra due o più persone tutti gli obblighi derivanti dall’accordo legale sull’immobile e, pertanto, presenta vantaggi e svantaggi. Scopriamo come funziona il contratto di affitto cointestato e se conviene davvero.

IContratto affitto cointestato

Le regole da seguire per stipulare un contratto di affitto cointestato

Indipendentemente dal modello di contratto di affitto stipulato, il Codice civile prevede la possibilità di intestare a più persone gli obblighi derivanti dall’accordo su un immobile dato in locazione. Si tratta del cosiddetto contratto di affitto cointestato, che conviene a tutti coloro che desiderano condividere una casa, dalle coppie sposate sino al gruppo di amici e agli studenti fuori sede. È possibile, dunque, stipulare un contratto di affitto cointestato senza limiti di inquilini.

In questi casi, chi è l’intestatario del contratto di locazione? Sono intestatari tutte le persone che occupano l’immobile oggetto della locazione e che figurano nell’accordo regolarmente registrato. Sebbene si tratti di contratti di affitto quasi identici a quelli tradizionali, negli accordi di locazione cointestati è sempre bene inserire una clausola che prevede l’obbligo di pagamento del canone per tutti gli intestatari.

Se l’altro non paga in affitto cointestato, ovvero se la seconda persona (o la terza, la quarta e via dicendo) iscritta nell’accordo di locazione si astiene dal pagamento del canone, può causare dei grossi danni al proprietario di casa ma anche agli altri intestatari che, a seguito di tale comportamento, potrebbero anche arrivare a dover subire uno sfratto. Per evitare di incorrere in questa situazione, è sempre bene occuparsi di redigere l’accordo specificando l’obbligo per tutti di pagare il canone.

A chi conviene cointestare il contratto di affitto?

Quando si ha la necessità di stipulare un contratto di locazione, optare per la formula del contratto di affitto cointestato conviene in moltissime circostanze, ad esempio:

  • quando si desidera condividere la casa con il partner o coniuge e si vuole evitare di dover stipulare un contratto di affitto separato per ogni occupante;
  • quando si desidera dividere le spese di affitto e le utenze con un’altra persona, come nel caso degli studenti fuori sede;
  • quando si desidera offrire al proprietario dell’immobile una maggiore sicurezza sulla solvibilità economica dei conduttori, ad esempio se nel caso in cui nel contratto di locazione intestato a due persone ve ne sia una con un reddito più basso dell’altro;
  • quando vi è la necessità di garantire agli eredi la possibilità di continuare ad abitare nell’immobile in caso di decesso del cointestatario del contratto di affitto.

Dunque, il contratto di affitto cointestato conviene se si intende soddisfare alcune delle necessità appena citate. Non di rado, infatti, capita che il contratto di affitto sia intestato ad entrambi i coniugi o che gli studenti optino per tale soluzione. Naturalmente, questa formula di accordo può comportare degli svantaggi poiché, trattandosi di contratti i cui obblighi vengono divisi equamente tra tutti gli intestatari, potrebbe capitare di dover rispondere delle azioni dell’altro.

Il recesso dal contratto di locazione intestato a due persone

Come accade per le altre tipologie di contratto di locazione, per effettuare il recesso dal contratto cointestato è necessario seguire i tempi di preavviso individuati dall’accordo. Indicativamente, è necessario comunicare il recesso dal contratto di locazione intestato a due persone o dal contratto di locazione intestato ad entrambi i coniugi 3 o 6 mesi prima rispetto alla data in cui si desidera lasciare l’immobile.

Se gli intestatari manifestano la volontà di recedere dal contratto di affitto, si parla di risoluzione anticipata del contratto, azione che comporta il pagamento di 67 euro per l’imposta di registro presso l’Agenzia delle Entrate. L’imposta di registro può essere pagata:

  • online, usufruendo dei servizi web dell’Agenzia delle Entrate (software RLI o RLI-web);
  • attraverso l’utilizzo del codice tributo 1503 in sede di compilazione del modello F24.

Nell’ultimo caso, è necessario provvedere alla comunicazione della risoluzione anticipata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza delle volontà delle controparti. Contestualmente, è necessario inoltrare il modello RLI debitamente compilato. Infine, è bene sapere che, tale imposta, non è dovuta nel caso in cui tutti gli intestatari abbiano optato per la stipula di contratto di locazione in regime di cedolare secca.

La detrazione del contratto di affitto cointestato

Gli intestatari dei contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale hanno diritto ad una detrazione d’imposta individuata sulla base del reddito di ciascun intestatario e della tipologia di accordo stipulato. In genere, nel contratto di affitto cointestato, la detrazione è divisa equamente per ogni intestatario in base al livello di reddito.

Nel caso di contratto di affitto cointestato ad entrambi i coniugi, ad esempio, la detrazione nel modello 730 spetta nella misura del 50% per ognuno di essi in relazione al livello di reddito del singolo. È sempre bene ricordare che si tratta di un’agevolazione relativa ai contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

Le agevolazioni fiscali presenti per il contratto di affitto cointestato con 730 non si esauriscono qui. Pertanto, risulta opportuno effettuare le dovute ricerche prendendo come riferimento il modello di contratto stipulato e la condizione specifica in cui il singolo si trova (ad esempio, studente fuorisede, cittadino che ha spostato la residenza per motivi di lavoro, giovane cittadino tra i 20 e i 30 anni).

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