La durata del prestito indica il periodo entro il quale la persona che ha ottenuto un finanziamento deve rimborsarlo al creditore. Il rimborso include, oltre al capitale prestato, anche gli interessi pattuiti dalle parti e le spese accessorie definite dal contratto.La durata del prestito è uno degli elementi che permettono la distinzione tra prestiti personali e mutui. I primi sono finanziamenti a breve termine e possono avere una durata massima di 10 anni, mentre i secondi sono finanziamenti a medio-lungo termine la cui durata può arrivare anche fino a 40 anni.
Il termine broker è anglosassone e tradotto in italiano sta per intermediario. E i broker si trovano in tanti settori dove si può investire e dediti alla compravendita. Abbiamo appunto il broker finanziario, che è quello che acquista e vende titoli sui mercati finanziari in base ai suoi calcoli, al suo fiuto, alla sua esperienza.
Purtroppo molti di coloro che iniziano a investire sui mercati non sanno nemmeno cosa sia e finiscono per perdere rapidamente i loro soldi: o perché fanno operazioni sbagliate oppure perché finiscono direttamente nelle mani di truffatori.
Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”. La legge di bilancio 2023 proroga ulteriormente di un anno le agevolazioni “prima casa under 36”.
La norma prevede i seguenti benefici:
Il credito d’imposta può essere
Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:
L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021.
ATTENZIONE
Il “nucleo familiare”, ai fini ISEE, è costituito (ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013) dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo.
L’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento.
Se la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria è consentito far ricorso all’ISEE corrente.
Si tratta dei casi di:
L’ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validità ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
In ogni caso, se intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Per informazioni più dettagliate in merito all’ISEE corrente si veda il messaggio INPS n. 3155 del 21 settembre 2021.
Come chiarito nella circolare n. 12/2021 dell’Agenzia delle entrate, l’ISEE si applica anche agli atti di compravendita soggetti a Iva.
I requisiti sopra indicati vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione “prima casa” (descritti nel capitolo 4). In sintesi, è necessario che l’acquirente:
Quando decidiamo di vendere un immobile, che sia la casa in cui siamo cresciuti, che sia la piccola casetta comprata con i primi risparmi di inizio carriera, riuscire a dare una valutazione oggettiva e distaccata dell’immobile è un’impresa difficile, se non addirittura impossibile. Ricordiamo tutti il proverbio “casa mia, casa mia per piccina che tu sia tu mi sembri una badia”. Ecco, riuscire a staccarsi dalla parte emozionale, dai ricordi e da tutto il vissuto che il nostro immobile si porta dietro non è una questione semplice. Facciamo ricerche di mercato, guardiamo le case degli altri in vendita per farci un’idea di quale sia il “giusto prezzo” da richiedere ma, chissà come mai, la nostra casa è sempre migliore, quel difetto non è poi così grave, sarebbe da ristrutturare ma noi ci abbiamo vissuto bene anche così ecc… il discorso potrebbe durare all’infinito.
Inserisci l’indirizzo email con cui ti sei registrato e riceverai un link per reimpostare la password.