Domande Frequenti
La durata del prestito indica il periodo entro il quale la persona che ha ottenuto un finanziamento deve rimborsarlo al creditore. Il rimborso include, oltre al capitale prestato, anche gli interessi pattuiti dalle parti e le spese accessorie definite dal contratto.La durata del prestito è uno degli elementi che permettono la distinzione tra prestiti personali e mutui. I primi sono finanziamenti a breve termine e possono avere una durata massima di 10 anni, mentre i secondi sono finanziamenti a medio-lungo termine la cui durata può arrivare anche fino a 30 anni.
Il termine broker è anglosassone e tradotto in italiano sta per intermediario. E i broker si trovano in tanti settori dove si può investire e dediti alla compravendita. Abbiamo appunto il broker finanziario, che è quello che acquista e vende titoli sui mercati finanziari in base ai suoi calcoli, al suo fiuto, alla sua esperienza.
Purtroppo molti di coloro che iniziano a investire sui mercati non sanno nemmeno cosa sia e finiscono per perdere rapidamente i loro soldi: o perché fanno operazioni sbagliate oppure perché finiscono direttamente nelle mani di truffatori.
Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”. La legge di bilancio 2023 proroga ulteriormente di un anno le agevolazioni “prima casa under 36”.
In cosa consistono
La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito d’imposta può essere
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
- utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)
- esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021.
ATTENZIONE
Il “nucleo familiare”, ai fini ISEE, è costituito (ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013) dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo.
L’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento.
Se la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria è consentito far ricorso all’ISEE corrente.
Si tratta dei casi di:
- sospensione, riduzione o perdita dell’attività lavorativa
- interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari
- diminuzione (rispetto all’ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo
- diminuzione (rispetto all’ISEE ordinario) superiore al 20% della situazione patrimoniale.
L’ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validità ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
In ogni caso, se intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Per informazioni più dettagliate in merito all’ISEE corrente si veda il messaggio INPS n. 3155 del 21 settembre 2021.
Come chiarito nella circolare n. 12/2021 dell’Agenzia delle entrate, l’ISEE si applica anche agli atti di compravendita soggetti a Iva.
I requisiti sopra indicati vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione “prima casa” (descritti nel capitolo 4). In sintesi, è necessario che l’acquirente:
- abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Quando decidiamo di vendere un immobile, che sia la casa in cui siamo cresciuti, che sia la piccola casetta comprata con i primi risparmi di inizio carriera, riuscire a dare una valutazione oggettiva e distaccata dell’immobile è un’impresa difficile, se non addirittura impossibile. Ricordiamo tutti il proverbio “casa mia, casa mia per piccina che tu sia tu mi sembri una badia”. Ecco, riuscire a staccarsi dalla parte emozionale, dai ricordi e da tutto il vissuto che il nostro immobile si porta dietro non è una questione semplice. Facciamo ricerche di mercato, guardiamo le case degli altri in vendita per farci un’idea di quale sia il “giusto prezzo” da richiedere ma, chissà come mai, la nostra casa è sempre migliore, quel difetto non è poi così grave, sarebbe da ristrutturare ma noi ci abbiamo vissuto bene anche così ecc… il discorso potrebbe durare all’infinito.